Dal 1° gennaio 2025, per richiedere la NASpI in caso di disoccupazione involontaria, se hai lasciato volontariamente un lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti, devi aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo datore di lavoro. Questo requisito si applica solo se si è verificata una precedente dimissione volontaria o risoluzione consensuale. L’obiettivo è contrastare meccanismi elusivi che sfruttavano dimissioni e riassunzioni brevi per accedere al sussidio.
Per fortuna, non tutte le dimissioni bloccano l’accesso alla NASpI. Questa nuova regola non si applica in caso di dimissioni per giusta causa (ad esempio per mobbing o trasferimenti ingiustificati), dimissioni in periodo di maternità o paternità, né per risoluzioni consensuali in sede conciliativa o dopo rifiuto di un trasferimento a lunga distanza. Restano escluse anche le situazioni in cui la dimissione è dovuta a trasferimenti non motivati o impossibili da raggiungere.
A partire dal 1° luglio 2025, l’importo massimo della NASpI è stato aggiornato con una rivalutazione dell’1,7%, passando da circa 1.550 € a circa 1.576 € lordi al mese. Inoltre, la riduzione mensile del 3% sull’indennità, che scatta dal sesto mese, è posticipata al nono mese per i beneficiari over 55, offrendo così maggiore tutela ai lavoratori più anziani.
Dal giugno 2025, cambia anche il percorso online per il personale scolastico a termine che percepisce la NASpI. È obbligatoria l’iscrizione al portale SIISL attraverso un iter completamente digitale: iscrizione automatica, SMS con link a cui accedere entro 15 giorni, caricamento curriculum, sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) e dopo il primo pagamento, inserimento della DID, e infine prenotazione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) al Centro per l’Impiego. La mancata partecipazione può portare alla sospensione o revoca dell’indennità.
Le regole procedurali restano invariate: la domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione decorre dall’ottavo giorno dopo la fine del contratto, o dal giorno successivo alla domanda se questa è tardiva. In caso di malattia o infortunio, il termine è sospeso durante il periodo di indisponibilità ed è necessario allegare un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa.
La novità del requisito aggiuntivo non incide sul calcolo dell’importo o sulla durata della NASpI. Tutte le regole già in vigore restano applicabili: contributi utili (anche figurativi, maternità, lavoro estero UE o convenzionato, congedi parentali, malattia bambini), calcolo dell’importo e durata massima seguono ancora la disciplina del D.Lgs. n. 22/2015, articoli 4 e 5.
Calcolo dell’importo e durata confermati secondo le regole attuali.